Dalla 382 alla Legge Gelmini

Ho appena superato la soglia dei sessanta. Così, considerando anche il periodo trascorso come studente, sono nell’Università da oltre quaranta anni. In un tempo tanto lungo, ho vissuto in prima persona i numerosi provvedimenti legislativi che si sono susseguiti, tutti di breve respiro e di portata limitata, ad eccezione di uno: il DPR 382, del 1980. Sono fermamente convinto che, se si fosse realizzata fino in fondo quella riforma e, soprattutto, se fossero stati interpretati con maggiore lungimiranza i principi cui essa era ispirata, oggi vivremmo in una realtà universitaria decisamente migliore. Fu istituito il dottorato di ricerca, colmando una grave lacuna del nostro ordinamento di studi. Furono creati i Dipartimenti. Fu introdotta la figura del professore associato e quella del ricercatore universitario anche se, per quest’ultima, venne rimandata a successivi provvedimenti una migliore definizione della sua veste giuridica. Fu stabilita una cadenza biennale per i concorsi a professore universitario. Fu introdotto, per la prima volta, il tempo pieno per i docenti, con possibilità di opzione per il tempo definito, con conseguenti limitazioni di funzioni e di stipendio. 
C’erano, dunque, delle ottime premesse per rilanciare il sistema universitario. Purtroppo, però, le cose non sono andate proprio nel verso giusto e la 382 rappresenta, a mio avviso, un’occasione mancata, per colpa sia dei governi delle diverse parti politiche che si sono susseguiti, sia degli operatori stessi dell’Università. Tranne rare eccezioni, i Dipartimenti furono istituiti come semplice riedizione dei vecchi istituti. A distanza di  trent’anni, lo stato giuridico dei ricercatori non è stato ancora definito (coloro che ne sarebbero dovuti essere i primi destinatari sono quasi tutti in pensione!). C’è stato tutto un proliferare di leggi e leggine tese, per lo più, a risolvere un qualche problema contingente o a soddisfare esigenze corporative. Il tempo pieno è stato del tutto snaturato e si ha qualche seria difficoltà a comprendere le differenze dei diritti e dei doveri tra i docenti a tempo pieno e quelli a tempo definito. Il meccanismo di reclutamento dei docenti s’inceppò immediatamente, trasformando la cadenza biennale in quinquennale, nel migliore dei casi. Come rimedio (di gran lunga peggiore del male) fu introdotto, nel ’99, un nuovo tipo di modalità concorsuale con, addirittura, quattro sessioni all’anno! Il carattere eccessivamente localistico di tale tipo di valutazione, con tre idonei, poi passati a due, ha innescato, in molti casi, meccanismi perversi. Eppure, molti ricorderanno che, nel disegno di legge iniziale che istituiva il nuovo reclutamento, c’era l’eccesso opposto: un vincitore di concorso avrebbe potuto prendere servizio solo in una sede diversa da quella di provenienza.
Questa (lunga) premessa mi era necessaria per sviluppare alcune (brevi) considerazioni di carattere generale sulla legge in discussione al Parlamento, comunemente denominata Legge Gelmini. Se avrò l’opportunità, sarò lieto di approfondire alcuni punti specifici in futuro. Intanto, ho citato il disegno di legge sul reclutamento per evidenziare un aspetto importante. Il testo definitivo della legge che sarà licenziata dal Parlamento potrebbe differire anche in maniera significativa rispetto alla versione attuale. Questo non significa che non se ne debba discutere. Anzi!  È, però, opportuno che la discussione avvenga nelle sedi proprie e, possibilmente, in maniera costruttiva, senza pregiudizi ideologici. Forse esiste una piccola possibilità di incidere sulle scelte finali, attraverso le  organizzazioni sindacali e gli organi di governo universitario, CRUI innanzitutto. Un secondo punto degno di nota è che una buona legge (e la 382 lo era!) è una condizione necessaria ma non sufficiente per produrre effetti positivi. Quindi, i frutti della Legge Gelmini, se approvata, dipenderanno in larga misura dal modo in cui sarà applicata.
Passo, ora, ad esaminare alcuni punti della Legge Gelmini che trovo condivisibili e altri dai quali dissento. Intanto, questa legge ha il pregio di affrontare tutti gli aspetti della vita universitaria, nella loro globalità. Per questo motivo, io la vedo come una nuova, grande opportunità per uscire da questa sorta di “palude” nella quale ci ritroviamo, per responsabilità di varia natura. Nel sistema attuale, le notevoli competenze e le grandi eccellenze, presenti nelle Università Italiane in misura molto superiore a quanto ritenuto comunemente, trovano difficoltà a esprimere appieno le loro potenzialità, a causa di modelli organizzativi non al passo coi tempi. Prendendo ad esempio un grande Ateneo generalista e di antiche tradizioni come la Federico II, risulta evidente che non può esistere un unico sistema di gestione valido per tutte le sue componenti per permettere loro di rispondere efficacemente alle sempre maggiori richieste di funzioni e servizi che vengono dagli studenti e dal territorio, essendo ciascuna caratterizzata dalle proprie peculiarità. La Legge Gelmini, nel suo complesso, si fa carico di questo problema, introducendo un sistema di governance basato, innanzitutto, su  una rivalutazione del ruolo dei Dipartimenti, ai quali sono affidate le funzioni relative allo svolgimento della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative a tutti i livelli, nonché delle attività rivolte al territorio. I Dipartimenti dovranno avere una composizione minima significativa di docenti e ricercatori. È prevista, poi, l’aggregazione di più Dipartimenti in Scuole, alle quali competono compiti di coordinamento e razionalizzazione di tutte le attività, compresa la gestione del budget per il personale docente e ricercatore. Su queste basi, la Federico II, forte anche della sua già collaudata articolazione in Poli, potrebbe trasformarsi, attraverso un processo di ulteriore spostamento di funzioni dal centro verso la periferia, in un Ateneo federato in grandi Scuole, dotate di una forte autonomia gestionale e regolamentare, ma operanti in coerenza con la programmazione strategica degli organi centrali di governo. 
Un altro aspetto qualificante della riforma è l’istituzione di Commissioni paritetiche docenti – studenti per il monitoraggio dell’attività formativa, che mira a porre gli studenti, com’è giusto che sia, al centro del sistema, rendendoli partecipi dei processi di valutazione, ai fini di un miglioramento dei servizi pre e post laurea.
Desidero, ora, commentare brevemente il nuovo meccanismo di reclutamento. Sono personalmente favorevole all’introduzione di un’idoneità nazionale per professori associati e ordinari. Essa garantisce il riconoscimento del valore dei nuovi docenti da parte della comunità scientifica del settore di appartenenza e salvaguarda, allo stesso tempo, l’autonomia dei singoli Atenei che devono essere liberi di operare le proprie scelte in funzione delle reali esigenze didattiche e scientifiche. Piuttosto, sarebbe opportuno attuare un sistema molto rigoroso di valutazione ex post delle scelte compiute. Più complessa è, invece, la questione dei ricercatori. Non sono, in linea di principio, contrario all’introduzione di una figura di ricercatore a tempo determinato. Ciò che, invece, mi preoccupa non poco è il futuro di coloro che, perché meno bravi o meno fortunati, non riuscendo a entrare nel ruolo di associato alla fine di un percorso lungo oltre dieci anni dal conseguimento della Laurea Magistrale, si ritroverebbero, a un’età non inferiore ai 35-36 anni, senza lavoro e in possesso di una professionalità di alto livello, difficilmente spendibile sul mercato italiano attuale. Se non si vuole negare ai giovani la possibilità di crearsi una vita come tutti gli altri, la legge deve farsi carico di una soluzione a questo problema. Sarebbe ora di smetterla di considerare i giovani che desiderano entrare nel mondo della ricerca alla stregua di missionari che devono sacrificare tutto sull’altare della scienza! Un altro problema che la Legge Gemini non affronta è quello dei ricercatori a tempo indeterminato già oggi in servizio. Nella versione attuale della legge, essi rischiano  seriamente di essere relegati in una sorta di ghetto. Tuttavia, mi risulta che il problema è stato già sollevato nelle Commissioni parlamentari e, presumo, si troverà una soluzione congrua nelle norme transitorie.                                 
In questo mio excursus ho tralasciato, per motivi di spazio, molti aspetti della riforma di notevole importanza. Prima di concludere, desidero, però, soffermarmi su quello che considero il vero punto debole della riforma. L’ultimo articolo si conclude testualmente “Dall’attuazione …della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. In poche parole, si tratta di una riforma a “costo zero”. Certo, visti i tempi che corrono, anche un “costo zero” sarebbe auspicabile perché, in realtà, il Governo sta tagliando drasticamente i fondi per l’Università. Ciò che è ancora peggio, i tagli sono accompagnati da meccanismi di ridistribuzione delle risorse che penalizzano fortemente le Università del Sud, sulla base di criteri etichettati come meritocratici ma che invece appaiono, in tutta evidenza, confezionati ad hoc. Io, sinceramente, mi auguro che ci sia, su questo, un totale ravvedimento perché un Paese che non investe nella formazione non investe sui suoi giovani e, dunque, sul suo futuro. 
Prof. Luciano Mayol
Presidente del Polo delle Scienze e 
delle Tecnologie per la Vita
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