Professore Emerito, ancora reazioni

Professore Emerito solo con 20 anni di anzianità da ordinario: le università si rifanno ad un regio Decreto del 1933. La questione, sollevata ad Ateneapoli dal prof. Andrea Renda, già Ordinario di Chirurgia Generale dell'Università Federico II, al quale l'Ateneo ha negato la qualifica onorifica appellandosi al Regolamento, sta suscitando molte reazioni. Alcune le abbiamo pubblicate sul giornale cartaceo. Ne sono arrivate altre, insieme ad una ulteriore missiva del prof. Renda. Le proponiamo di seguito.
“Gentilissimo Direttore, in seguito all'articolo pubblicato sul n. 7 di Ateneapoli, molti lettori mi hanno contattato per esprimere consenso al mio scritto; numerosi mi hanno anche espresso volontà di scriverLe al fine di esporre le proprie tesi e chiedere alle Istituzioni una reimpostazione del regolamento per il conferimento del titolo di Emerito.
Desidero pertanto esplicitare ulteriormente il mio pensiero: A) premesso che, come già detto, penso che ad un professore ordinario in quiescenza il riconoscimento vada negato sulla base dei "non meriti sufficienti", e non dei vent'anni, soprattutto quando, come nel mio caso, se ne hanno trentacinque (ininterrotti ed a tempo pieno) nel ruolo unico di professore universitario, quindici dei quali in prima fascia, non sono per una massificazione od un automatismo del titolo; B) in un eventuale riordino vedrei favorevolmente un tetto, anche molto ristretto, di richieste da parte dei Dipartimenti (rapportato percentualmente al numero dei professori?); C) Nell'ipotesi di un neo-regolamento, gli anni di servizio dovrebbero (anche con una valenza diversa tra le due fasce) rappresentare solo uno dei parametri in uno "score" che consideri anche altro (cariche accademiche, attività scientifica, produzione didattica, premi ed atri titoli, ecc.); D) Infine va anche definito meglio l'ambito di operatività del professore Emerito. So che alcuni "Emeriti" si stanno facendo promotori di una iniziativa volta a chiarire proprio questo. In alternativa, ma non lo auspico, sarebbe più indicato sopprimere un riconoscimento che scontenta tutti!
Sono sicuro che i Rettori (quantomeno i campani) leggono il suo giornale e sono sensibilizzati. La sentenza del CdS sez. sesta N. 00696/201 del 16/02/2017 afferma che gli Atenei sono "autonomi "nel regolamentare”. Le chiedo di inoltrare, se possibile, questa mia (e la precedente) ai dirigenti responsabili MIUR ed alla sig.ra Ministro”.
Prof. Andrea Renda
già Ordinario di Chirurgia Generale
Università Federico II
 
Dallo scorso anno “non ho ancora ricevuto risposta”
 
Egregio Direttore,
ho letto con molto interesse la lettera inviatale da Andrea Renda sulla questione dei PROFESSORI EMERITI dell’Università Federico II e devo dire che la sua posizione è del tutto condivisibile. Sono un suo collega di corso sin dal 1963 quando ci iscrivemmo alla Facoltà di Medicina dell’allora unica Università di Napoli e da altrettanti anni siamo amici fraterni anche al di fuori dell’Ateneo. Io vivo la stessa sua situazione in quanto Professore Associato dal 1980 e successivamente Professore Ordinario dal 2002, la sua stessa devozione all’Accademia, lo stesso orgoglio di appartenenza, lo stesso zelo professionale in una disciplina completamente diversa, passando prima moltissimi anni come aiuto della Clinica Medica (così si chiamava all’epoca la Medicina Interna) e poi come titolare della cattedra di Medicina di Comunità che ho diretto fin quando non furono istituiti i Dipartimenti Universitari. Ho diretto il Dipartimento Universitario di Scienze Mediche Preventive per più di 12 anni e mi è stata affidata dai vari Rettori, che si sono susseguiti nel tempo, la Sorveglianza Sanitaria dell’Ateneo e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (la prima con una remunerazione irrisoria e la seconda a titolo gratuito). All’inizio della mia carriera sono stato per un lunghissimo lasso di tempo presso la Northwestern University di Chicago (circa due anni) dove ho appreso delle metodiche di medicina preventiva che ho poi importato presso la nostra Università e che sono state la base della prevenzione delle malattie cardiovascolari sviluppata in tutta Italia e successivamente in Europa sin dalla fine degli anni ’80. Autore di più di 400 lavori scientifici di cui la maggior parte INDEXATI e con un Impact Factor molto elevato. Autore (coordinatore) con un nutrito numero di colleghi di varie Università europee, americane ed australiane di due edizioni di “Consensus Conference” da cui sono scaturite due edizioni di Linee Guida per la prevenzione delle malattie Cardiometaboliche tradotte in undici lingue, diffuse in una tiratura di circa un milione di copie, e distribuite ad altrettanti medici di moltissimi Paesi. Dal 2012 sono stato eletto Chairman della International Task Force for the Prevention of Cardiometabolic Disease (scadenza 2016 e rinnovato per acclamazione fino al 2020). Negli ultimi anni ho avuto l’onere di Presiedere la Commissione Ministeriale per l’Abilitazione Nazionale a Professore Universitario (come lei sa i Commissari vengono sorteggiati tra coloro che rientrano in una lista formulata esclusivamente sulla base dei titoli scientifici) ed in quella occasione non ho fatto altro che valorizzare al massimo tutti i colleghi più giovani che aspiravano a diventare professori universitari sia Associati sia Ordinari. Il mio maestro è stato il Prof. Jeremiah Stamler, riconosciuto a livello planetario come il Padre della Cardiologia Preventiva, al quale il nostro Ateneo nel 2001 conferì la Laurea Honoris Causa (in quella occasione ebbi il privilegio di essere il relatore della sua Lectio Magistralis).Con lo stesso professore Stamler sono stato ispiratore e firmatario della carta dell’Associazione “International Physicians for the Prevention of Nuclear War” (medici contro la guerra nucleare) che nel 1985 fu insignita del premio Nobel per la pace. Non mi crederà, tutto questo non è bastato!!
Il Dipartimento di appartenenza, lo scorso anno, dopo il mio pensionamento, propose all’Ateneo di conferirmi la nomina di Professore Emerito. Non ho ancora ricevuto alcuna risposta e mi sorge quindi il sospetto che il mio Curriculum Vitae non sia stato ancora letto ed oltretutto mi chiedo se il merito viene riconosciuto nella qualità dell’attività svolta oppure è una qualche cosa che si aggiudica dopo un certo numero di anni passati in qualsiasi modo all’interno dello stesso Ateneo.
Al di là di ogni considerazione di carattere giuridico che è stata esposta in modo egregio da Andrea Renda e che vede la questione già risolta, mi chiedo se le Autorità Accademiche ed il Ministero non debbano procedere ad una revisione del regolamento che allo stato attuale prende in considerazione prevalentemente se non esclusivamente l’anzianità di “servizio”.
Prof. Eduardo Farinaro
già Ordinario di Medicina della Comunità
Università Federico II
 
“Ha ragione Andrea Renda”
 
Ho letto con vivo interesse la nota del Prof. Andrea Renda pubblicata su Ateneapoli il 5 maggio 2017.
Sono in piena sintonia con quanto minuziosamente descritto da Andrea Renda.
Lo “stupor mundi” Federico II aveva fondato come “Studium generalis” l’Università degli Studi di Napoli nel 1224 e, precorrendo i tempi di molti secoli, promulgò una serie di leggi sugli Ordinamenti universitari che anticiparono di molti secoli le varie riforme realizzate solo in seguito.
Il Prof. Renda ricorda che la legge cui attualmente si ispirano i Regolamenti per l’attribuzione del titolo di Professore Emerito delle Università italiane è il regio Decreto del 31 agosto 1033, n. 1592, art. 111. La suddetta norma è stata integralmente recepita dal Regolamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II approvato dal DR 2697 del 25 ottobre del 2011 che, all’art. 2, ne ha riprodotto testualmente il contenuto.
Una prima lettura della norma, innanzi riportata, potrebbe indurre a ritenere che il titolo di “Professore Emerito” possa essere conferito solo a coloro che abbiano prestato servizio in qualità di Professori Ordinari per venti anni.
Tuttavia, una lettura corretta della suddetta norma, impone che la stessa vada coordinata con l’art.15 comma 2 della Legge 18 marzo 1958 n. 311 che, innovando, ha sostituito l’inciso “in qualità di Professori Ordinari” con “in qualità di Professori”.
In altri termini, detta disposizione sembra innovare il perimetro applicativo del Regio Decreto del 1933, non circoscrivendo il titolo di Professore Emerito ai soli Professori Ordinari, bensì estendendolo all’intera categoria dei Professori Universitari.
Nello stesso senso, si è peraltro espresso il Consiglio di Stato (Sez. II n. 02203 del 29 luglio 2015) che, accogliendo il ricorso di un Docente universitario dell’Università del Salento, che non vantava il requisito di venti anni di servizio, ha ritenuto che il titolo di Professore Emerito potesse essere conferito anche al docente che non fosse Ordinario da venti anni.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il quadro normativo vigente nel 1933 deve considerarsi quantomeno modificato alla luce delle riforme che, nel tempo, hanno modificato l'ordinamento giuridico dei Professori Universitari.
A tal proposito, il Consiglio di Stato ha fatto riferimento, innanzitutto, al tenore testuale dell'art. 15, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (“Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari”), il cui secondo comma – pur rinviando all'art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, quale disciplina dei presupposti per il conferimento del titolo di Professore Emerito – sembra innovarne il perimetro applicativo, non circoscrivendolo ai soli Professori Ordinari, bensì estendendolo all'intera categoria dei Professori Universitari, Ordinari ed Associati.
Tale interpretazione sarebbe pienamente confermata dalla formulazione normativa dell'ultimo comma dello stesso art. 15, ove il legislatore ha tenuto a precisare che “Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato”. Detta affermazione, secondo il Consiglio di Stato, sarebbe del tutto ragionevole, in quanto, ove avesse voluto lasciare del tutto immutata anche la disciplina dell'art. 111, avrebbe potuto semplicemente abbinarlo all'art. 110 nella previsione innanzi richiamata.
Sulla base di tali premesse, secondo il Consiglio di Stato, un'interpretazione storico-sistematica del dato normativo dovrebbe considerare innovativa la previsione di cui al citato art. 15, comma 2, nel senso di aver voluto individuare — come prerequisito ai fini dell'attribuzione del titolo di professore emerito — l'aver prestato "almeno venti anni di servizio in qualità di Professori", e non solo quali "Professori Ordinari", come in precedenza disposto dall'art. 111.
A ulteriore supporto di detta conclusione, il Consiglio di Stato ha ricordato come gli sviluppi normativi, intervenuti in materia dopo il 1958, hanno confermato la creazione di un unico ruolo di professori, con medesima dignità e prerogative.
Infatti il tanto contestato DPR 382/1980 all’articolo 1 del Capo 1 recita che il ruolo dei Professori universitari comprende le seguenti fasce a) Professori Straordinari e Ordinari, b) Professori Associati.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 agosto 1985, n, 918) secondo la quale “la figura del Professore Universitario è unitaria anche se articolata nelle due fasce, rilevanti soprattutto a fini retributivi, dei professori ordinari e dei professori associati caratterizzate dalla “unitarietà della funzione docente… con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca”, implicitamente confermando l'evoluzione della disciplina in tema di conferimento del titolo di “Emerito”.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale innanzi delineato, pertanto, si ricava che il titolo di Professore Emerito potrebbe essere conferito al Professore Universitario che complessivamente abbia svolto venti anni di servizio in qualità di Professore unitariamente considerato, vale a dire di Professore Ordinario e di Professore Associato.
Ne consegue che, in base a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, nell’accogliere il ricorso dell’Avvocatura dello Stato, le procedure adottate dai singoli atenei non riflettono un modello unico per riconoscere ad un proprio docente il titolo di “Professore Emerito”, onde occorre valutare caso per caso, rinviando a quello che in effetti dispongano i Regolamenti di ateneo adottati in materia, tant’è che taluni regolamenti prevedono il titolo per i soli docenti “ordinari” talaltri osservano regole diverse.
Appare chiaro, a questo punto, che l’Imperatore Federico II, nel 1224, precorreva i tempi di secoli, mentre l’Accademia partenopea conferma l’approvazione del Regolamento per la nomina dei Professori Emeriti pedissequamente rispettosa del Regio Decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, art. 111, vecchio di 80 anni!”.
Prof. Andrea Di Lieto
già Professore Ordinario di Ginecologia
Università degli Studi di Napoli Federico II
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