Doppia laurea: iscrizione a due corsi di studio già dall’anno accademico 2022-2023

È stato pubblicato il decreto n. 930 del 29 luglio 2022 del ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, che ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale a partire dal prossimo anno accademico 2022-2023.

«Con l’introduzione della doppia laurea, resa possibile grazie a questo primo decreto attuativo, abbiamo disegnato un sistema della formazione più flessibile, già dal prossimo anno accademico» spiega il ministro, Maria Cristina Messa. «Abbiamo superato rigidità e vincoli normativi a favore di una formazione trasversale che risponda alle necessità dei giovani di oggi. Così l’università italiana diventa più attrattiva, con percorsi didattici che si adattano meglio, da un lato alle aspettative dei nostri studenti, dall’altro a erogare competenze e conoscenze interdisciplinari. Ringrazio, per questo, il grande lavoro di collaborazione svolto con il Parlamento, e mi auguro continui, in futuro, il percorso, già tracciato, di riforma dell’università».

A questo decreto ne seguiranno altri due, per stabilire i criteri che dovranno essere seguiti per l’iscrizione contemporanea a due corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale, come medicina e psicologia per fare un esempio, e per facilitare la doppia iscrizione ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nel dettaglio, il decreto ha previsto che gli studenti possono iscriversi contemporaneamente:

  • a due corsi di studio se appartengono a classi di laurea o di laurea magistrale diverse e se i due corsi si differenziano per almeno due terzi delle attività formative, conseguendo due titoli di studio distinti;
  • un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
  • a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Nel caso di contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, la frequenza contestuale è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole università;
  • un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica;
  • a due corsi ordinari di Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.

Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria (escludendo da questa casistica i corsi per i quali la frequenza obbligatoria è prevista solo per attività laboratoriali e di tirocinio), è consentita l’iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.

Il decreto prevede anche le modalità per agevolare l’iscrizione contemporanea a due corsi di studio, come la possibilità per le università di attivare la didattica a distanza o di prevedere modalità organizzative coerenti con una frequenza part-time degli studenti, e disciplina gli aspetti legati al diritto allo studio, stabilendo, tra le altre cose, che l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale si applica a entrambe le iscrizioni.

Le università, nei propri regolamenti didattici, definiscono nel dettaglio la nuova disciplina, in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.

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