Finalmente la Federico II chiarisce ufficialmente la sua posizione in merito alla questione pergamene di laurea. Queste, prive dell’indicazione della qualifica di dottore dal 2005, sarebbero pienamente conformi alla normativa vigente e alle indicazioni ministeriali. Il primo a segnalare al nostro giornale l’anomalia è stato l’avvocato Ilvo Fiorentino, dopo che la figlia Elvira, laureata in Lettere col vecchio ordinamento, si era vista consegnare dalla Segreteria Studenti una pergamena in cui “dottore” non era scritto da nessuna parte. Fiorentino è stato anche tra i primi a rivolgersi ai dirigenti dell’università. Infatti altre persone, tra laureati e loro familiari, si erano già recate presso gli uffici amministrativi per cercare di capirci qualcosa. Il dott. Maurizio Tafuto, capo della Ripartizione Relazioni con gli studenti, come ha confermato ad Ateneapoli, ha spiegato loro che la scelta di eliminare dalle pergamene la qualifica di dottore è stata fatta in conformità di una circolare ministeriale, la 2572 del 26.4.2005. E’ la stessa alla quale oggi l’università si richiama per chiarire definitivamente la questione, soprattutto in seguito all’invio da parte del Ministero di una nota sollecitata dall’avv. Fiorentino, che sta portando avanti una vera e propria battaglia per “restituire a mia figlia e agli altri giovani il titolo scippato”. In seguito a un esposto presentato dall’avv. Fiorentino, il MIUR ha inviato alla Federico II una breve nota in cui chiarisce: “Allo stato attuale il titolo di “Dottore” spetta ai laureati di primo livello (di durata triennale), mentre ai possessori di un diploma di laurea del vecchio ordinamento, di laurea specialistica e di laurea magistrale, spetta la qualifica di “Dottore Magistrale”. Tale indicazione è prevista all’art. 13, comma 7 del DM 22 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 12.11. 2004. Una risposta che ha fatto sperare gli interessati in un intervento dell’Ateneo. Ora l’università dovrà ritirare le pergamene “viziate” e sostituirle con altre “sane”, hanno pensato in molti. E invece i vertici amministrativi fanno sapere: il MIUR con nota prot.n. 2572 del 26.4.2005, a seguito di “richieste di chiarimento circa le modalità del rilascio dei titoli di studio finali e delle correlate qualifiche accademiche il cui conferimento è disciplinato dall’art. 13, comma 7 del DM 270/2004” comunicò che “al fine di omogeneizzare il rilascio dei Diplomi e semplificare la redazione delle pergamene, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni: 1) sulla pergamena va indicato il titolo accademico finale conseguito dallo studente senza menzionare la relativa qualifica accademica; 2) per quanto riguarda le lauree di primo e di secondo livello ex DM 509/99 e DM 270/2004, oltre al titolo del corso di studio è necessario indicare la classe di appartenenza nonché il Decreto Ministeriale di riferimento, anche per distinguere tali titoli da quelli del vecchio ordinamento”. L’Ateneo quindi ha recepito le linee guida ministeriali sopra indicate ed, in particolare, il Senato Accademico, con delibera n. 27 del 29 giugno 2005, “ha approvato l’adeguamento (a partire dall’1.5.2005) delle pergamene rilasciate ai nuovi criteri descritti, al fine di omogeneizzare il rilascio delle pergamene stesse sul territorio nazionale; si ritiene, inoltre, che l’adeguamento citato, richiesto dal Ministero, è anche finalizzato a non generare confusione fra uguali denominazioni di qualifiche accademiche (come quella di dottore) che hanno una valenza totalmente differente a secondo del titolo accademico conseguito e, quindi, proprio la menzione della qualifica – qualora comparisse ancora – potrebbe suscitare dubbi sul titolo effettivamente conseguito (è dottore sia colui il quale ha conseguito il diploma di laurea ai sensi degli ordinamenti didattici anteriori al D.M. 509/99, sia chi ha conseguito una laurea ai sensi degli ordinamenti didattici posteriori al D.M. 509/99)”. Riguardo il quesito dell’avv. Fiorentino, la Federico II ridimensiona la portata della risposta del MIUR che, lungi dal rappresentare una diffida a correggere le pergamene, come sostenuto dall’avvocato, appare semplicemente come una riaffermazione delle fonti normative di riferimento. “Essa specifica – citando la fonte normativa (art.13, comma 7, D.M. 270/2004) – quale debba essere la qualifica accademica di cui si possono fregiare coloro i quali hanno conseguito determinati titoli accademici; la nota suddetta, però, non chiarisce il motivo dell’assenza della qualifica accademica sulla pergamena di laurea, ossia non fa riferimento alla precedente indicazione del ministero medesimo. Infine, l’Ateneo nelle proprie certificazioni indica le qualifiche accademiche conseguite con le indicazioni di cui all’art.13, comma 7, del D.M. 270/2004”. Le certificazioni sono quelle rilasciate dalla Segreteria dove, però, come abbiamo già segnalato in passato, non si fa distinzione tra dottore e dottore magistrale ma si parla genericamente di “dottore”.