Professore Emerito solo con 20 anni di anzianità da ordinario

Gent.mo Direttore, mi permetto di scrivere su di una vicenda personale auspicando possa essere spunto di generale riflessione e, se condivisa, occasione
per l’aggiornamento di un regolamento che io ritengo obsoleto nei principi ispiratori. Cercherò di essere, nei limiti del possibile, sintetico, scusandomi in anticipo con chi riterrà “lungo” il mio scritto. Sono andato in quiescenza per limiti di età nel novembre 2015, dopo quasi cinquant’anni (Professore Associato dal 1980, Professore Ordinario dal 2000) di carriera, tutta espletata (dal 1969) presso l’Ateneo napoletano, nel tempo denominato “Federico II”. Non ho tralasciato un sol giorno di fare per intero il mio dovere (didattico, scientifico ed assistenziale) ed ho ricoperto numerose volte cariche accademiche elettive anche di rilievo. Alcuni colleghi della Scuola di Medicina e Chirurgia hanno ritenuto di propormi per la nomina a Professore Emerito. La proposta
è stata fatta propria all’unanimità dal Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate e trasmessa al Magnifico Rettore. L’Ateneo, pur associandosi alle attestazioni di stima, ha però osservato che la mia anzianità da ordinario (15 anni) non era sufficiente a raggiungere quanto richiesto dal Regolamento (20 anni); a nulla è valso un pronunciamento del Consiglio di Stato (2013) che per una situazione analoga nell’Università del Salento si era espresso favorevolmente al collega (Giurisprudenza) che è stato nominato “Emerito”. Ho fatto ricorso al TAR Campania che ha riconosciuto pienamente le mie ragioni. La mia proposta è stata, di conseguenza, inoltrata dall’Ateneo al MIUR; si è ritenuto inoltre di fare appello avverso la sentenza TAR. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ed ha legittimato (!) le due decisioni difformi (Federico II ed UniSalento, quest’ultima all’epoca sprovvista di regolamento) con la giustificazione della “Autonomia” degli atenei. Ho di conseguenza chiesto al Rettore una “autonoma” riconsiderazione del regolamento ed attendo con fiducia. In effetti, la quasi totalità degli Atenei si rifà ad un dispositivo del secolo scorso (Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933) che stabilisce i 20 anni di servizio quale professore di ruolo per accedere ad “Emerito”. È mia opinione che il semplice requisito anagrafico sia una stortura per un riconoscimento di meriti; anche se lo si volesse mantenere, perché non considerare gli elementi a seguire? 1) l’età pensionabile si è ridotta di 5 anni; 2) la legge del 1980 stabilisce un ruolo unico di professore universitario diviso in due fasce; 3) il servizio in seconda fascia non ha alcun valore, nemmeno percentuale (ad es. 50%, 25%) ai fini del calcolo dei 20 anni; 4) i concorsi universitari per la prima fascia non hanno mai avuto cadenza regolare ma sono sempre andati “a singhiozzo”, spesso con periodi di blocco totale di 8-10 anni; 5) il regolamento attuale è discriminante, e (forse) incostituzionale, tra i Settori Scientifici Disciplinari: è noto infatti che nelle discipline cliniche l’età media per la prima fascia supera i cinquant’anni. Anche il titolo di “Onorario” che abbassa a 15 anni il servizio diventa (a mio avviso) una specie di “Emerito di seconda fascia” ed è sintomo di un regolamento inadeguato. È triste dover considerare che le Istituzioni non sono in grado di procedere in senso meritocratico, nemmeno in fase postuma e sul piano esclusivamente morale!!! Sarebbe, penso, utile che Colleghi e non, che lo ritengano, esprimessero il proprio pensiero. Grato per avermi letto, invio cari saluti.
Andrea Renda già ordinario di Chirurgia Generale Università Federico II
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