Professori Emeriti e Onorari, nuovo regolamento alla Federico II

Un nuovo regolamento alla Federico II che disciplina le modalità di formulazione da parte dell’Ateneo al Ministro del riconoscimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario. Lo ha approvato il Senato Accademico, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su impulso della Commissione Statuto e Regolamenti. L’Ateneo, recita l’articolo 1, può proporre il riconoscimento del titolo di Professore emerito, a professori ordinari “che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni e che abbiano svolto almeno venti anni di servizio, considerando anche un eventuale triennio di straordinariato” e di Professore onorario, a professori ordinari che abbiano svolto almeno quindici anni di servizio. I due titoli sono attribuibili a docenti che abbiano dato lustro all’Ateneo attraverso il raggiungimento di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell’ambito dello svolgimento dell’attività di ricerca e della produzione scientifica. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione: l’aver rivestito cariche accademiche e negli organi universitari, ruoli di responsabilità nelle strutture e nell’organizzazione dell’Ateneo; incarichi scientifici; prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all’attività scientifica e di ricerca. La proposta (che potrà riguardare esclusivamente docenti che non abbiano riportato condanne penali né subito alcun provvedimento disciplinare da parte dell’Ateneo, non siano incorsi in infrazioni del Codice Etico, siano in quiescenza da non oltre 12 mesi) è avanzata da almeno cinque professori in servizio, di cui almeno tre di prima fascia, al Direttore del Dipartimento cui il candidato afferiva al momento della cessazione dal servizio. Va, poi, votata (con quorum dei due terzi degli aventi diritto al voto) nel Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta ai soli professori ordinari. Se la delibera è favorevole, la proposta è inoltrata dal Rettore al Ministro competente. I titolari del riconoscimento possono continuare a svolgere attività di ricerca, non come responsabili scientifici, all’interno di gruppi, progetti e centri di ricerca, previo parere del Dipartimento; hanno accesso alla rete informatica di Ateneo, alla posta elettronica e al sistema bibliotecario per tre anni rinnovabili; possono partecipare, su invito e in relazione a specifici argomenti, senza diritto di voto, alle riunioni della struttura di cui facevano parte al momento del collocamento a riposo. Compatibilmente con la disponibilità, i Dipartimenti riservano loro uno spazio affinché possano continuare a frequentare le strutture e utilizzare le risorse documentali.

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